IL CONTRATTO DI CESSIONE DEL CREDITO
La cessione di un diritto di credito futuro.
Contratti – Cessione del credito – Credito futuro – Cedibilità – Credito determinato – Credito determinabile.
(c.c. art. 1260).
In tema di contratti, è configurabile la cessione di un diritto di credito futuro, a condizione che esso sia determinato oppure determinabile al momento della conclusione del contratto di cessione. Pertanto, è necessario che, al momento della conclusione del contratto, esista già il rapporto giuridico dal quale possano derivare i crediti futuri. In tale ottica, il rapporto lavorativo è idoneo quale fonte di crediti futuri suscettibili di cessione, atteso che la retribuzione ha ad oggetto somme determinabili nel loro ammontare.